Statuto del Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”
ART. 1 – COSTITUZIONE
Per iniziativa:
• del Comune di Mirandola
• dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna
• dell’Istituto per gli Studi Rinascimentali di Firenze,
soci fondatori., è costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”.
La costituzione dell’Associazione viene promossa per assicurare, per i fini e con le modalità appresso specificate, l’elaborazione e l’attivazione dei programmi ed iniziative d’alta qualificazione nel settore della cultura filosofica, storica, artistica.
Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
L’Associazione acquista personalità giuridica mediante le procedure previste dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
ART. 2 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “Centro Internazionale di Cultura Giovanni Pico della Mirandola” svolgerà attività di ricerca, di divulgazione, di informazione e di documentazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si propone di:
1) collezionare, ordinare e conservare presso la propria sede pubblicazioni e materiali di informazione e di documentazione relativi a Giovanni Pico della Mirandola e alla storia della Città;
2) formare ed incrementare il patrimonio bibliografico e documentario funzionale alle esigenze dell’Associazione, utilizzando anche le risorse della tecnologia informatica;
3) promuovere e produrre cataloghi e pubblicazioni ed altro materiale utile al conseguimento delle finalità proposte;
4) promuovere e sviluppare scambi culturali con Enti, Istituti ed Associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
5) fornire documentazione, informazioni, dati ad enti e privati ;
6) organizzare attività nell’ambito delle discipline storico-filosofiche quale momento di raccordo con altri settori del mondo della cultura;
7) promuovere, organizzare e gestire incontri, seminari di studio, dibattiti, convegni, mostre ed altre manifestazioni ed attività pubbliche, svolgendo attività formativa e di divulgazione anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;
8) concorrere con il Comune di Mirandola all’acquisizione di strumentazioni e materiali necessari all’attività dell’Associazione;
9) organizzare iniziative ed eventi culturali finalizzati a promuovere lo studio della storia della città di Mirandola;
10) valorizzare e sostenere la ricerca storica locale.
ART. 3 – SEDE
L’Associazione ha sede legale in Mirandola – MO, presso i locali individuati dall’Amministrazione comunale quali sede del Servizio Cultura.
La sede e la strumentazione restano di proprietà comunale.
ART. 4 – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Possono essere soci dell’Associazione enti, persone fisiche e giuridiche, imprese pubbliche e private, organizzazioni professionali e di settore, centri di ricerca pubblici e privati, organizzazioni di categoria, istituti di credito ed istituti assicurativi, associazioni culturali a carattere volontario.
L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
Sono soci fondatori dell’Associazione gli Enti enunciati all’art. 1 del presente statuto.
L’allargamento della base societaria dei fondatori deve essere approvato a maggioranza assoluta dei presenti dall’Assemblea straordinaria.
Sono soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, con contributi, elargizioni, prestazioni d’opera o altro, concorrono al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
La qualifica di socio viene acquisita previa deliberazione dell’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti.
I soci versano un contributo annuo o si rendono disponibili a fornire servizi sostitutivi, nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo o nella maggiore misura determinata dal socio stesso, e hanno diritto di voto in Assemblea.
Sulla esclusione del socio, determinata da gravi motivi, delibera l’Assemblea dei soci. L’esclusione del socio dovrà essere deliberata dall’Assemblea nei
confronti del socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) arrechi danni gravi all’Associazione;
d) senza alcun giustificato motivo si renda indisponibile, previa messa in mora con termine per adempiere non inferiore a quindici giorni, a versare la quota contributiva annua o a prestare servizi o prestazioni intellettuali e d’opera in alternativa, quando richiesto, secondo quanto stabilito e determinato dal Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, ne’ rimborsi, ne’ corrispettivi ad alcun titolo.
Il socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare.
E’ espressamente esclusa la partecipazione alla vita associativa subordinata a termini temporali o condizioni.
ART. 5 – PATRIMONIO E DOTAZIONE DI GESTIONE
Al conseguimento dei propri scopi l’Associazione provvede con il patrimonio e con le dotazioni di gestione messe a disposizione dai soci fondatori e dai soci sostenitori.
Il patrimonio è costituito:
a) dai contributi corrisposti dai soci fondatori e sostenitori;
b) dalle quote associative versate dagli associati;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
– contributi di altre amministrazioni pubbliche, enti, società, persone fisiche;
– qualunque liberalità che pervenisse all’Associazione;
– il ricavato dall’organizzazione di manifestazioni ed iniziative promosse dall’Associazione;
e) dai beni acquistati con gli introiti di cui sopra;
ART. 6 – CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE
Il Consiglio Direttivo, sentiti i soci fondatori, determina all’inizio di ogni esercizio finanziario la misura delle quote associative annue o dei servizi sostitutivi dovuti dai soci sostenitori e fondatori sulla base di programmi elaborati dal Comitato Scientifico e fatti propri dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Comitato Scientifico
e) il Revisore Contabile
f) il Presidente Onorario
ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPOSIZIONE, COMPETENZE FUNZIONAMENTO
1. L’Assemblea è formata da tutti i soci. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Gli enti, le istituzioni e le società partecipano all’Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all’uopo delegato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in assenza di questi, dal Vicepresidente.
2. Sono di competenza dell’Assemblea,
in sede ordinaria;
a) la nomina e la revoca del Revisore Contabile;
b) l’ammissione dei soci sostenitori;
c) la nomina di tre soci sostenitori nel Consiglio Direttivo;
d) l’approvazione del bilancio preventivo, del programma generale delle attività e del conto consuntivo annuali;
(…)
e) quant’altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto;
Sono di competenza dell’Assemblea, in sede straordinaria:
a) ogni modifica del presente Statuto;
b) lo scioglimento dell’Associazione con relativo passaggio dei beni al Comune di Mirandola;
3. Le Assemblee ordinarie sono convocate di diritto entro il 31 marzo di ogni anno per approvare il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sull’attività culturale ed economica svolta dall’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, ed entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo e il programma generale di attività.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure sia richiesta da almeno due soci fondatori, oppure sia richiesta da 1/3 dei soci sostenitori, che devono indicare la materia da porre all’ordine del giorno.
4. L’Assemblea si riunisce di norma nella sede dell’Associazione.
Ove la riunione si tenga in luogo diverso, occorrerà dare comunicazione nell’avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi (in numero intero per difetto) dei soci aventi diritto; trascorsa almeno un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si riterrà validamente riunita in seconda convocazione ed in tal caso le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi (in numero intero per difetto) dei soci aventi diritto; trascorsa almeno un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si riterrà validamente riunita in seconda convocazione.
ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri di cui:
– Sindaco o suo delegato e funzionario del Comune di Mirandola indicato dal Sindaco stesso;
– un rappresentante dall’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna;
– un rappresentante dall’Istituto per gli Studi Rinascimentali di Firenze;
– tre rappresentanti nominati dall’Assemblea dei soci.
Del Consiglio Direttivo così composto è chiamato a far parte un membro del Comitato Scientifico, da quest’ultimo individuato, con funzioni di consulenza, indirizzo ed informazione e senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.
Se nel corso del quinquennio uno dei consiglieri viene a mancare o si dimette per una qualsivoglia ragione, si procederà alla surroga.
Il consigliere che non interviene a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto, previa richiesta di comunicazione dei motivi ostativi alla partecipazione, e sostituito con altra persona indicata dal socio che rappresenta.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni quattro mesi, mediante avviso contenente l’ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti, almeno sette giorni prima della riunione, anche tramite fax o posta elettronica.
Il Consiglio Direttivo dovrà altresì essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ai membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, fatta eccezione per il Sindaco o suo delegato e del funzionario del Comune di Mirandola, è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio riferiti alla partecipazione alle sedute.
ART.10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni dei suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, in particolare delibera:
a) le proposte di modifica allo Statuto dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei soci;
b) i programmi delle attività culturali;
c) l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
d) il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell’Associazione, all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
e) la nomina e la revoca del Comitato Scientifico;
f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
g) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
h) le modalità di versamento delle quote associative;
i) l’autorizzazione a stare in giudizio e la nomina dei difensori;
l) l’ammontare delle indennità e dei compensi necessari per la retribuzione di attività svolte a favore dell’associazione;
m) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.
ART. 11 – IL PRESIDENTE: NOMINA E COMPETENZE
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, fra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale, di fronte a terzi e in giudizio, del Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”.
Il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le sue funzioni, è individuato nel Sindaco o suo delegato.
Competono al Presidente le seguenti funzioni:
a) rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle deliberazioni;
c) sovrintende alla conservazione e all’amministrazione e ordina le spese entro i limiti del bilanci di previsione approvato.
Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.
ART. 11BIS – PRESIDENTE ONORARIO
L’Assemblea elegge, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente Onorario dell’Associazione fra le personalità di grande rilievo e di riconosciuto prestigio nelle istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali, nel settore culturale, scientifico, sociale, su proposta dai soci dell’Associazione.
Il Presidente Onorario è titolato a partecipare, senza diritto di voto, all’Assemblea, al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico.
Il Presidente Onorario può fornire indirizzi di governo scientifico e culturale dell’Associazione e sovraintende a tutti agli aspetti scientifico-culturali del Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”.
ART. 12 – IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da almeno 5 (cinque) membri nominati e da 2 (due) membri di diritto rappresentanti il Comune, dei quali uno è il Sindaco o suo delegato e l’altro è il funzionario comunale designato a far parte del Consiglio Direttivo.
I membri del Comitato Scientifico sono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell’arte e della scienza.
Il Comitato Scientifico dura in carica un quinquennio; i membri sono rieleggibili. L’incaricato potrà cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Presidente.
Un membro votato a maggioranza semplice dal Comitato Scientifico fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato, anche su richiesta del Presidente dell’Associazione, per definire il programma annuale degli interventi e l’organizzazione di singole manifestazioni di rilevante importanza.
Dovrà, inoltre, riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi membri. La convocazione va inviata ai singoli componenti, almeno sette giorni prima della riunione, anche tramite fax o posta elettronica.
Alla riunione del Comitato Scientifico ha titolo a partecipare il Presidente dell’Associazione, cui va inviata la comunicazione di convocazione delle seduta.
ART. 13 – COMITATO SCIENTIFICO – COMPITI
Il Comitato Scientifico svolge un’attività di consulenza e propone al Consiglio Direttivo programmi e attività, compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Associazione.
In particolare, il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere. Ai membri del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico, fatta eccezione per il Sindaco o suo delegato e per il funzionario comunale incaricato, è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio riferiti alla partecipazione alle sedute.
Il funzionario comunale incaricato svolge funzioni di coordinamento e sovraintende ad ogni specifica iniziativa culturale collaborando alla sua realizzazione concreta.
ART. 14 – IL REVISORE CONTABILE
Il Revisore Contabile vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni.
Il revisore viene nominato dall’Assemblea dei soci. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Non può essere nominato Revisore Contabile un componente dell’Assemblea dei soci, ne’ di altri organi dell’Associazione.
Il revisore deve essere scelto tra i revisori contabili, iscritti nell’apposito Registro a norma di legge.
Il Revisore Contabile ha la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo.
ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE
I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono redatti dal Consiglio Direttivo e proposti all’Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.
Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo dev’essere predisposto il consuntivo e convocata l’Assemblea ordinaria per le relative e definitive approvazioni.
ART. 16 – ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si estingue quando il perseguimento dello scopo della stessa sia divenuto impossibile.
L’impossibilità del raggiungimento dello scopo dovrà essere precisamente accertato con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
Dichiarata l’estinzione dell’Associazione da parte dei 3/4 (in numero intero per difetto) dei membri facenti parte dell’Assemblea, tre soci designati dall’Assemblea procederanno all’incameramento dei crediti e al pagamento dei debiti e alla devoluzione del patrimonio.
ART. 17- DEVOLUZIONE DEI BENI
In caso di scioglimento anticipato o estinzione dell’Associazione, le disponibilità finanziarie ed eventuali beni immobiliari dell’Associazione verranno devoluti al Comune di Mirandola.
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile in materia.